IL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI,
ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI
(7/8/1998)
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL CCNQ DEL 7 AGOSTO 1998
SULLE LIBERTA' E PREROGATIVE SINDACALI
(27/1/1999)
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IL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI,
ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI
(7/8/1998)
A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n.29/93 modificato ed integrato dal d.lgs.n.396/97 e dal d.lgs. n.80/98, sul testo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo CCNL - QUADRO e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 7 agosto 1998 alle ore 10,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.):
- nella persona del Dott. Gianfranco Rucco, componente del Comitato Direttivo, delegato dal Prof. Carlo Dell'Aringa
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
CONFEDIR
RDB/CUB
CIDA
UGL
COSMED
(con riserva)
Prima della sottoscrizione dell'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro le parti prendono atto in relazione all'art. 20, comma 7, del medesimo che tra la sigla dell'ipotesi di accordo avvenuta il 3 luglio 1998 e la data odierna sono intervenuti i seguenti cambiamenti dei soggetti confluiti nelle sottoindicate aggregazioni sindacali riconosciute rappresentative:
1. Comparto
Sanità
Dalla Federazione "FIALS-CONFSAL/Sanità-UGL
Sanità" è fuoriuscita la UGL Sanità. La Federazione rappresentativa ha
assunto la denominazione "FIALS-CONFSAL-SANITÁ", che vede
riproporzionati i propri distacchi da n. 26 a n. 19.
2. Comparto Aziende
Dal Coordinamento Sindacale autonomo (CSA) "CISAL V.F, SNAMS/CISAL, CISAS Aziende Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. - CONFSAL, UGL Aziende" è fuoriuscita la UGL Aziende. La Federazione rappresentativa ha assunto la denominazione Coordinamento Sindacale Autonomo (CSA) "CISAL V.F, SNAMS/CISAL, CISAS Aziende Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. - CONFSAL." Tale modifica non comporta conseguenze sulle tabelle relative ai distacchi.
3. Comparto enti pubblici non economici
La Federazione "CONFSAL-UGL " non è più affiliata alla Confederazione CONFSAL ma alla Confederazione UGL. Tale modifica comporta che il relativo distacco attribuito alla Confederazione Confsal dovrà essere invece attribuito alla Confederazione UGL.
Per effetto dei cambiamenti avvenuti, fermo rimanendo quanto già anticipato nei punti 1 e 3 (di cui i destinatari del presente accordo devono tenere debito conto), le parti concordano che la correzione definitiva e formale delle tabelle allegate dal n. 2 al n. 20 , con la quale si provvederà tra l'altro alla riassegnazione dei distacchi non più fruibili dalle federazione citata al punto 1),nonché dei permessi di cui all'art. 12, sarà apportata entro il 15 settembre 1998 con un ulteriore accordo.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE
MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE ALTRE
PREROGATIVE SINDACALI
PARTE I
TITOLO I
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai
dipendenti e dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993. n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti
legislativi 4 novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80 , in servizio nelle
Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso
decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle
relative autonome aree della dirigenza.
2. Le parti, preso atto delle modificazioni di cui all'art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 nonché dei decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80, convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Le parti si danno atto che, ove il presente contratto o i contratti collettivi nazionali di comparto non dispongano una specifica disciplina, nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge 300/1970.
4. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza" è semplificata in "comparti ed aree". Il decreto legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80" è indicato come "d.lgs 29/1993". Il testo unificato di tale decreto è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs. 396/1997 disciplinate dall'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti contestualmente stipulato il 7 agosto 1998 sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998"
6. Le associazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 e, nel periodo transitorio, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 396/1997 come modificato dall'art. 44 del d.lgs 80/1998, nel testo del presente contratto vengono indicate come "associazioni sindacali rappresentative"
7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
TITOLO II Attività
Sindacali
ART. 2 Diritto di
assemblea
1.
Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a
definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai
CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare , durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con
l'amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
2.
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di
essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico
ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti
indicati nell'[art. 10.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio
gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali
condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per
l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da
questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze
sindacali promotrici.
4. La rilevazione
dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è
effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata
all'ufficio per la gestione del personale.
5. Nei casi in cui
l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma
all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si
applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo
svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle
prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo
quanto previsto dai singoli accordi di comparto.
ART. 3
Diritto di
affissione
1. I soggetti di
cui all'art. 10. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione
ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale
all'interno dell'unità operativa , pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a
materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando , ove disponibili,
anche sistemi di informatica
ART.4
Locali
1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente
e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 10, l'uso
continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate
con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.
2. Nelle
amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi
rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un
locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione da parte
dell'amministrazione nell'ambito della struttura.
PARTE II
Distacchi,
permessi ed aspettative sindacali
ART. 5
Distacchi
sindacali
1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell'art.
1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle
amministrazioni dei comparti ed aree , che siano componenti degli
organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale
con mantenimento della retribuzione di cui all'art.17 per tutto il periodo di
durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dall'art. 6.
2. I distacchi dei
dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1 possono
essere utilizzati anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti
alle confederazioni stesse.
3. I periodi di
distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato
nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto
alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove previsto - in caso di
vincita di concorso o di passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova,
qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente
sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato il distacco o l'aspettativa
, potranno essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art. 14 per la
prosecuzione o l'attivazione del distacco o aspettativa. Il periodo di prova
risulterà sospeso per tutta la durata di esso.
ART. 6
Ripartizione
del contingente dei distacchi
1. Il contingente
complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dipendenti e dirigenti
pubblici di cui all'art. 5 comma 1, per la durata del presente contratto, è pari
a n. 2584 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i
comparti e aree di contrattazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20
comma 1
2. Il contingente
dei distacchi è ripartito nell'ambito di ciascun comparto ed area secondo
l'allegata tabella n. 1. All'interno di ciascun comparto ed area ogni
contingente è ripartito - per il novanta per cento - alle organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative e per il restante dieci per cento alle
confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 47
bis, comma 2 del d.lgs. 29/1993, garantendo comunque, nell'ambito di tale
ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette
confederazioni ed un distacco, utilizzabile con forme di rappresentanza in
comune, alla confederazione considerata rappresentativa, ai sensi dell'art. 44,
comma 7 del d. lgs 80/1998.
3. Le associazioni sindacali
rappresentative sono le esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti
dal presente contratto. Alla ripartizione del contingente dei distacchi
sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le
garanzie di cui al comma 2 - si procede in rapporto al grado di
rappresentatività accertata dall'ARAN nonché tenuto conto della diffusione
territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed
aree.
4. Con il presente contratto ,
ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni di
categoria, si dà applicazione all'art. 11, comma 1 lett. b) e c) del CCNL
quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato il 2 giugno
1998, con riguardo al la collocazione dei segretari comunali dal comparto
Ministeri a quello delle Regioni - Autonomie locali e delle specifiche
tipologie professionali - rispettivamente degli Enti pubblici non economici e
delle Istituzioni ed enti di sperimentazione e ricerca - dall'area della
dirigenza ai comparti. I distacchi già afferenti alle organizzazioni
rappresentative di tali categorie (n. 2 per i segretari comunali, n. 5 e n. 7,
rispettivamente per le specifiche tipologie degli enti pubblici non economici e
delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) sono defalcati dai
contingenti di originaria appartenenza ed attribuiti a quelli di nuova assegnazione.
5. Sono rappresentative nei comparti ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs.
29/1993 le associazioni sindacali di cui alle tabelle dal n. 2 al n.9, che
avranno valore sino all'entrata a regime del nuovo sistema di rappresentatività
ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 d.lgs 80/1998.
ART. 7
Flessibilità
in tema di distacchi sindacali
1. Fermo rimanendo
il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del
50% - possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 5, comma 1,
anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.
2. Nei limiti di
cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di
servizio ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con
l'amministrazione interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle
sotto indicate:
a) in tutti i
giorni lavorativi;
b) con
articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di
determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata
del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale
preso in considerazione .
3. Nel caso di
utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti
distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo
l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti
all'unità superiore.
4. Nel caso di
distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la parte economica si
applica l'art. 17 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova
in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi
sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), si
applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il
rapporto di lavoro part - time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie
del comma 2 . Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione
dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di
lavoro part - time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali
massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di
lavoro.
5. Fermo rimanendo
quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche
dirigenziali previo accordo con l'amministrazione di appartenenza, il distacco
sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su
alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in
analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del
Servizio Sanitario Nazionale- ivi compresa la dirigenza dell'area medico -
veterinaria, l'articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta in
modo da rispettare , come media, la durata del lavoro settimanale prevista per
la prestazione stessa nell'arco temporale (settimana, mese o periodo dell'anno)
considerato.
6. In tutti i casi
previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma 4, prendendo a
riferimento il CCNL del comparto cui l'area dirigenziale appartiene.
7. La prestazione
lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere
superiore al 50%.
8. Per il periodo in
cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i
dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 e
9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad
assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del
debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese.
ART. 8
Contingente
dei permessi sindacali
1. Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 80/1998, sino all'entrata in vigore del
presente contratto, restano fermi il contingente complessivo esistente al 1
dicembre 1997 in base al D.P.C.M 770/1994, dei permessi sindacali retribuiti,
fruibili ai sensi dell'art. 23 della legge 300/1970 da parte dei dirigenti
sindacali nonché i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna
amministrazione o ente.
2. A decorrere
dalla entrata in vigore del presente contratto - anche per consentire la prima
elezione e l'avvio del funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie
previste dall'art. 47, comma 3 del d.lgs. 29/1993 - i permessi sindacali
fruibili in ogni amministrazione, pari a 90 minuti per dipendente o dirigente
in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art. 20, comma 1, sono portati
nel loro complesso ad un valore pari a 81 minuti per dipendente o dirigente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in
servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche
quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
3. I permessi
spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative che alle RSU secondo
le modalità indicate nell'art. 9.
ART. 9
Modalità di
ripartizione dei permessi
1. Nel limite dei contingenti definiti in ciascuna amministrazione ai sensi
dell'art. 8, comma 2, sino al 31 dicembre 1998, i permessi di spettanza delle
associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione
alla loro rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante nell'anno
precedente.
2. Dal 1 gennaio
1999, dopo la elezione delle RSU di cui all'accordo stipulato il 7 agosto 1998,
i permessi sindacali , nella misura di n.81 minuti per dipendente o dirigente
sono ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e nella misura di 51 minuti
alle associazioni sindacali rappresentative.
3. I contratti
collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60
minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori
quote di permessi delle associazioni sindacali rappresentative fino a
raggiungere un definitivo riparto massimo del contingente di n. 60 minuti alle
RSU e n. 21 minuti alle medesime associazioni sindacali.
4. Dal 1 gennaio
1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la
rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto
al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo
è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale
è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione
delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali
risultano dal verbale riassuntivo inviato all'ARAN ai sensi dell'accordo
stipulato il 7 agosto 1998. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU
è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
5. In prima
applicazione del presente contratto la ripartizione del contingente dei
permessi sindacali determinata ai sensi dell'art. 6 comma 5 – di spettanza
delle associazioni sindacali rappresentative ai sensi delle tabelle all.2 - 9 è
effettuata dalle singole amministrazioni entro trenta giorni dalla stipulazione
del presente contratto, sentite le associazioni sindacali aventi titolo. Per il
comparto della scuola la ripartizione avviene con le procedure dell'art.16.
ART. 10
Titolarità e
flessibilità in tema di permessi sindacali
1. I dirigenti
sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad
usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od
orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato, sono:
- i componenti delle RSU;
- i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni
rappresentative ai sensi dell'art. 10 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;
- i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni
sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti
operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni,
aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai
sensi dell'art. 5 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;
- dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle
proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative
non collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni
sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti
nelle RSU indicano per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti
sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con
le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I
dirigenti del secondo e terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di
cui al contingente delle associazioni sindacali rappresentative.
3. I dirigenti
sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro
spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per
presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi
sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti
al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti
dai dirigenti sindacali dei comparti scuola e ministeri operanti all'estero per
la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle riunioni
degli organismi direttivi statutari.
5. I permessi
sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui al
comma 1 dal secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto
massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere
cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a
trimestre.
6. Nell'utilizzo
dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività
lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di
appartenenza del dipendente . A tale scopo, della fruizione del permesso
sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura
secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva
utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra
nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
7. Le riunioni con
le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni
sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al
di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque
garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti
collettivi - l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità
idonee a tal fine.
ART. 11
Permessi per
le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Le associazioni sindacali rappresentative sono , altresì, titolari di
ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, - confermati nell'ambito
dei permessi esistenti al 1 dicembre 1997 dall'art. 44, comma 1, lett. f) primo
periodo del d.lgs 80/1998 -.per la partecipazione alle riunioni degli organismi
direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei
dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 che siano componenti degli
organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di
categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il contingente
delle ore di permesso di cui al comma 1, in ragione di anno, è costituito da n.
475.512 ore, di cui n. 47.551 riservate alle confederazioni dei comparti e
delle aree dirigenziali, n. 385.877 alle organizzazioni di categoria
rappresentative e n. 42.084 alle aree dirigenziali. Ciascuna confederazione ed
organizzazione sindacale non può superare il contingente delle ore assegnate
con la ripartizione indicata nelle tabelle allegato da 11 a 20 del presente
contratto.
3. Le
confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 2 alle proprie
organizzazioni di categoria.
4. Da parte delle
organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti alla stessa sigla sono
ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al
comma 2 fra comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi
comparti e/o aree.
5. In applicazione
del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle
amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi
titolo.
6. In caso di
fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 10, comma 6.
7. Ciascuna
amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, comunica al Dipartimento della
funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente
articolo in separato conteggio.
ART. 12
Titolarità
in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità
1. I dirigenti
sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari
delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono
fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro
mandato. E' possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art. 7 in
misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello
stesso articolo.
2. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 hanno diritto a
permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali
o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto
giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
3. I dirigenti di
cui al comma 2 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite
della propria associazione sindacale.
4. Ai permessi non
retribuiti si applica l'art. 10 comma 6.
ART. 13
Rapporti tra
associazioni sindacali ed RSU
1. Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali
rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:
a)
diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b)
diritto ai permessi retribuiti nella misura prevista dall'art 9;
c)
diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11;
d)
diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12;
2. Le RSU sono
titolari del diritto ai permessi non retribuiti e retribuiti nella misura
prevista dall'art. 9.
3. Per tutto
quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra associazioni sindacali
rappresentative ed RSU in tema di diritti e libertà sindacali con particolare
riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono
regolati dagli artt. 5 e 6 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998.
ART. 14
Procedure
per la richiesta, revoca E CONFERME dei distacchi ed aspettative sindacali.
1. Le richieste di
distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 5 e 12 sono presentate
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle
amministrazioni di appartenenza del personale interessato che -accertati i
requisiti soggettivi previsti dagli art. 5, comma 1 ed 11 comma 1- provvedono
entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della
Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dall'art. 54, comma 6 del d.lgs.
29/1993 anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti.
2. Per consentire
i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali utilizzati nel Comparto
"Regioni - Autonomie Locali" , l'amministrazione di appartenenza
trasmette copia dei provvedimenti di cui al comma 1 all'ANCI per il personale
dipendente dai Comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale
dipendente dalle Province; all'UNCEM per il personale dipendente dalle Comunità
montane; all'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli
Enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli Istituti autonomi per le
case popolari.
3. Le
confederazioni ed organizzazioni sindacali possono procedere alla revoca dei
distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle
amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione pubblica per i
consequenziali provvedimenti.
4. In attesa degli
adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la concessione dei distacchi o
delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati
nella richiesta da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali - è
consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti
interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta
medesima.
5. Qualora la
richiesta di distacco non possa aver seguito, l'eventuale assenza dal servizio
dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non
retribuita ai sensi dell'art. 12
6. Le variazioni
ai distacchi ed alle aspettative vanno comunicate alle amministrazioni
interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. In tutti i casi di cessazione del
distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale rientrato
nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di
quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od
organizzazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.
7. Nel rispetto
delle quote complessive di distacchi assegnati a ciascun comparto dalla tabella
allegato 1 al presente contratto e nell'ambito di esso, ogni singola
confederazione può modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa
autonoma area di contrattazione della dirigenza - le quote di distacchi
rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni
sindacali di categoria appartenenti alla stessa sigla confederale.
Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data notizia
all'amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini degli
adempimenti istruttori di cui al presente articolo nonché per la
predisposizione degli elenchi previsti dall'art.15 comma 4.
Art.15
Adempimenti
1. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti dalle
vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province, Comunità
Montane, IPAB.) - in presenza del decreto legge 25 novembre 1996, convertito in
legge 24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di suddivisione delle
spese tra gli enti predetti - nell'ambito degli adempimenti di cui al presente
articolo ed all'interno delle suddette articolazioni settoriali - è possibile
utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi previsti per i
dirigenti sindacali delle citate autonomie locali dalla tabella allegato 5,
compensando le relative spese tra gli enti interessati.
2. Nell'ambito dei
comparti Sanità, Università, Istituti di sperimentazione e ricerca, Enti
pubblici non economici e, per quanto attiene le Regioni, nel comparto delle
autonomie locali , le modalità di suddivisione delle spese dei distacchi tra le
amministrazioni dei relativi comparti avverranno in forma compensativa secondo
le intese intervenute nell'ambito dei rispettivi organismi previsti dall'art.
46, comma 3 del d.lgs. 29/1993. Tali organismi potranno, inoltre, concordare
tra di loro la possibilità di utilizzo dei distacchi consentiti tra comparti ed
aree diverse , consultando il Dipartimento della Funzione pubblica qualora la
compensazione riguardi i distacchi delle amministrazioni statali, al fine di definire
le modalità di riparto delle spese e dando comunicazione dell'accordo
intervenuto all'ARAN ed anche al Dipartimento della Funzione Pubblica se non
direttamente interessato.
3. I CCNL di
comparto ed area potranno prevedere, nell'ambito dei relativi finanziamenti, un
incremento dei contingenti dei distacchi attribuiti al comparto o area.
4. Entro il 31
maggio di ciascun anno, le Amministrazioni pubbliche di cui al presente
contratto adempiono agli obblighi previsti dall'art. 54 del d.lgs. 29/1993 in
tema di trasmissione dei dati ivi previsti alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri / Dipartimento della Funzione Pubblica -
5. La trasmissione
delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche per l'aggiornamento del
repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel
pubblico impiego e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno
rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede
dovranno essere controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo
il caso di diniego che sarà segnalato contestualmente all'invio e
dovranno contenere l'indicazione dell'importo del contributo sindacale.
ART. 16
Norme
speciali per la Scuola
1. Per i dirigenti
sindacali appartenenti al comparto scuola gli artt. 7, 10 e 14 si applicano con
le seguenti specificazioni o integrazioni:
A) Art. 7 ,
commi 1 e 2:
- nel caso di
applicazione del comma 1 , il frazionamento del distacco non può essere
inferiore alla durata dell'anno scolastico;
- ai dirigenti di
istituto ed ai responsabili di amministrazione si applica solo il disposto del
comma 1 . In tal caso il frazionamento del distacco non può essere inferiore
alla durata dell'anno scolastico;
- in tutti i casi
in cui possa ricorrere l'applicazione del comma 2 , la tipologia di distacco
sindacale per il personale docente può essere solo quella di cui alla lettera
a) dello stesso comma, prevedendosi in tal caso una proporzionale riduzione del
numero delle classi assegnate.
- la disciplina da
prendere a riferimento per l'applicazione del comma 2 è quella prevista
dall'ordinanza del Ministero della Pubblica istruzione n. 179 del 19 maggio
1989 e successive conferme. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso
come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non
incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via
generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part time dalla citata
ordinanza.
B">)
Art. 10:
- per assicurare
la continuità dell'attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo
un'equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi
sindacali nel comparto scuola non possono superare bimestralmente cinque giorni
lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.
C) Art. 14, comma 1, 3, 4 :
- con riferimento
ai commi 1 e 3, le richieste di distacco o di aspettativa sindacale dei
dirigenti sindacali del comparto e la comunicazione di conferma annuale devono
essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La stessa data deve
essere rispettata per le richieste di revoca del distacco o dell'aspettativa
che non possono avvenire nel corso dell'anno scolastico anche nel caso in cui
contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale salvo un
sopravvenuto motivato impedimento. In tal caso è possibile la sostituzione nel
distacco retribuito con un dirigente già collocato in aspettativa sindacale non
retribuita. In prima applicazione del presente contratto il termine del 30
giugno è spostato al 31 luglio 1998 anche per quanto concerne la fruibilità dei
permessi cumulati previsti dall’art. 20, comma 1.
- con riferimento
al comma 4 , la procedura d'urgenza per il distacco o aspettativa dei dirigenti
sindacali di cui al precedente alinea è adottabile solo fino al 31 luglio di
ciascun anno.
2. La ripartizione
del contingente dei permessi tra associazioni sindacali ed RSU per il comparto
scuola è effettuata - con le modalità e procedure previste dall'art. 9 - dal
Ministero della Pubblica Istruzione. Nel limite dei contingenti di permessi
così individuati , il Ministero provvede ad una ulteriore ripartizione a
livello provinciale, affidandone la gestione ai rispettivi provveditorati per
gli adempimenti successivi.
ART. 17
Trattamento
economico
1. Il trattamento
economico spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai
rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.
2. Sino a quando i
contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno stabilito la
specifica disciplina, rimangono ferme tutte le clausole previste dall'art. 7,
comma 2 del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.
3. In caso di
distacco ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, al dirigente sindacale è garantito.
- il trattamento economico
complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il
trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato
è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento
degli obiettivi assegnati;
- i periodi di
distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato
nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.
4. In caso di
fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque
denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti
spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al
raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.
5. Ai sensi e con
le modalità dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso
di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i
contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della
legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione
spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni
dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.
PARTE III
Norme finali e
transitorie
ART. 18
Tutela del
dirigente sindacale
1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o
dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza
rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione
quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio
nell'ultimo anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di
diverso comparto della stessa sede.
2. Il dipendente o
dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema
classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione ovvero nella
qualifica dirigenziale di provenienza , fatte salve le anzianità maturate, e
conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto
del trasferimento mediante attribuzione "ad personam" della
differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo
ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri
miglioramenti economici.
3. Il dipendente o
dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in
precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività
che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. Il
trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di
assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, può essere
predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di
appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente.
5. Le disposizioni
del comma 4 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di
cessazione del mandato sindacale.
6. I dirigenti
sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla
subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
ART. 19
Disposizioni
particolari
1. Le parti si danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali che
non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed
aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla
organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti
disposizioni.
2. Ai fini
dell'accertamento della rappresentatività , con la rilevazione dei dati
associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal
1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra
forma, ad una nuova aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde
ai requisiti previsti dall'art. 44 comma 1 lett. c) del d.lgs. 80/1998 (imputazione
al nuovo soggetto sindacale delle deleghe delle quali risultino titolari purché
il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che
le deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del
nuovo soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza
al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la
rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle
trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo all'applicazione di quanto
previsto dal comma 8 con decorrenza dall'entrata in vigore del presente
accordo.
3. Nel caso del
comma 2, le prerogative previste dal presente contratto vengono assegnate al
nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. I poteri e le
competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti di tali soggetti in
quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall'art. 5, comma 3
dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU - sono
altresì, esercitati esclusivamente in nome e per conto del soggetto firmatario
e non delle singole sigle sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti
collettivi integrativi la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova
organizzazione sindacale.
4. Nel rispetto
del comma 2 ed in conseguenza degli effetti dell'art. 44 del d.lgs. 80/1993,
qualora nell'ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle
sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero l'ingresso di una nuova
sigla, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico
accertamento della rappresentatività previsto dal comma 5.
5. L'ARAN, salvo
che nel periodo transitorio di cui all'art. 44 del d.lgs. 80/1998, procede
all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali in
corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento
nonché all'inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono
presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali
risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali
operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui
si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle
elezionidelle RSU. L'accertamento produce effetti - con le medesime cadenze -
sulla ripartizione dei distacchi e permessi.
6. Per i dirigenti
sindacali delle autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza in
attesa della verifica della loro rappresentatività, collegata alla stipulazione
del contratto collettivo quadro per la definizione delle aree dirigenziali,
restano in vigore:
a) i contingenti
dei distacchi previsti dalla tabella all. 1 nonché la loro ripartizione ed il
contingente dei permessi determinato in ciascuna amministrazione con le
modalità del D.P.C.M. 770/1994 e relativi D.M. del 5 maggio 1995.
b) i permessi
nella misura attualmente in atto goduta per effetto degli artt. 5 dei CCNL
quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo quanto previsto in capo
alle confederazioni dalla tabella all. 11.
Dopo la
stipulazione del citato contratto, con successivo accordo si definiranno le
nuove ripartizioni dei distacchi e permessi di cui agli artt. 6 comma 2, 8
comma 2, 11 comma 2 e 20, comma 1, nonché i regolamenti per le elezioni delle
RSU relative alle medesime aree.
7. Durante il
periodo transitorio previsto dall'art. 44, comma 1 lett. d) del d.lgs. 80/1998,
qualora in sede decentrata non vi sia piena coincidenza tra i soggetti
riconosciuti come rappresentativi ai sensi delle tabelle all.2 - 9 e quelli già
ammessi in base alla citata disposizione alla contrattazione decentrata, questi
ultimi concorrono all'utilizzo del contingente dei permessi limitatamente alle
attività di contrattazione, eventualmente conguagliando - nel caso di avvenuto
ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i permessi a queste
spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici.
8. Le
confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali
con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del
giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei
dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di
permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei
contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal
Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 15- nonché dei permessi
loro spettanti .
9. Eventuali casi
di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull'applicazione del DPCM 770\1994
relativamente alla concessione o revoca dei distacchi od aspettative a causa
dell'inosservanza di procedure autorizzative preventive, purché nel rispetto
del tetto previsto, sono risolti sulla base dell'art.14 commi 1 e 2.
ART. 20
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
1. Nell'attuale
periodo transitorio previsto dall'art. 44, comma 1 lett. g) del d.lgs. 1998, n.
80, fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU , le
associazioni sindacali rappresentative, con il presente contratto, concordano
di cumulare i permessi sindacali loro spettanti in base alla ripartizione
prevista dall'art. 9, commi 1 e 2 sino ad un massimo di 9 minuti per dipendente
in servizio pari a n. 269 distacchi per i comparti e n. 20 per le aree
dirigenziali.
2. Il contingente dei permessi
cumulati per i comparti pari a n. 269, sommato al contingente dei
distacchi già attribuiti ai comparti stessi ai sensi della tab. all. n. 1 (pari
a n. 2460), per un totale complessivo di n. 2729 distacchi, è ripartito, in via
transattiva, tra tutte le associazioni sindacali rappresentative alla data del
presente contratto secondo quanto indicato nelle tabelle allegate dal n. 2 al
n. 9. Nella tabella n. 10 sono indicati i distacchi che, nell'ambito del
contingente citato, residuano dopo la ripartizione e rimangono assegnati alle
confederazioni.
3. Ai permessi
cumulati sotto forma di distacchi si applicano tutte le flessibilità previste
dall'art. 7 I nominativi dei dirigenti sindacali che usufruiscono dei permessi
cumulati devono essere comunicati all'amministrazione di appartenenza ed al
Dipartimento della Funzione pubblica per gli adempimenti dell'art. 14
4. Le tabelle di
ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui all'art. 11 avranno
valore sino all'entrata a regime del nuovo sistema di rappresentatività, di cui
all'art. 44 del d.lgs 80/1998, agli effetti del quale le parti concorderanno la
nuova ripartizione dei distacchi in base ai dati sulle deleghe e sui voti
riportati nelle elezioni per le RSU nel 1998, confermando o modificando i
permessi cumulati del comma 2 e la loro entità.
5. La ripartizione
dei permessi cumulati sotto forma di distacchi delle aree dirigenziali, pari a
n. 20, sarà ripartita al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 19 comma
6, unitamente al contingente di n.124 distacchi di cui alla tabella 1.
6. I contingenti
dei permessi previsti dagli artt.8 comma 2 e 11 comma 2, nel periodo
intercorrente tra l'entrata in vigore del presente contratto e il 31 dicembre
1998 sono utilizzati pro rata.
7. In deroga al
comma 4 dell'art.19, eventuali cambiamenti dei soggetti confluiti nelle nuove
aggregazioni sindacali riconosciute rappresentative, che intervengano prima
della stipulazione del presente contratto comporteranno la modifica, a cura
dell'ARAN delle tabelle allegate al presente contratto.
ART. 21
DURATA
1. Il presente
contratto è valido per il quadriennio 1998 - 2001. La disdetta può essere
richiesta dall'ARAN o da almeno quattro Confederazioni sindacali firmatarie del
presente contratto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata
almeno sei mesi prima della data di scadenza del quadriennio. In caso di
mancata disdetta il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di
anno in anno.
2. Per quanto
attiene alla ripartizione dei distacchi e dei permessi il presente contratto
rispetterà le cadenze previste dagli artt. 6 e 9.
3. In caso di
decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali
previste dal presente contratto nonché all'ammissione di nuovi soggetti, l'ARAN
convoca immediatamente le oo.ss. firmatarie per valutare le iniziative
conseguenti.
ART. 22
Disapplicazioni
1. Il presente
contratto sostituisce , fatto salvo quanto previsto all'art.17 comma 2, i
contratti collettivi nazionali quadro transitori stipulati il 26 e 27 maggio
1997. Dalla data di stipulazione è, altresì, disapplicato il D.P.C.M. 25
ottobre 1994, n. 770 nonché i Decreti del Ministro della Funzione pubblica in
data 5 maggio 1995, sostituiti dalle tabelle allegate al presente contratto .
2. Gli articoli da
2 a 4 costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti
e delle aree relativi al quadriennio 1998 - 2001 che - dopo la specifica
disciplina negoziale - provvederanno direttamente a disapplicare le norme
vigenti in materia ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 29/1993.
TABELLE:
…. OMISSIS …..
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
In relazione all'art. 4, le parti dichiarano di non aver inteso innovare
rispetto a condizioni di miglior favore di fatto esistenti a livello nazionale
o locale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 2
Le parti si danno atto che
entro il 15 settembre 1998, in occasione della definizione dell'accordo di cui
alla pag. II del verbale allegato al presente CCNL Quadro verranno affrontati e
risolti i problemi relativi:
1) al possibile incremento
del numero complessivi dei distacchi del comparto degli Enti Pubblici non
economici a definitiva soluzione di eventuali errori tecnici pregressi;
2) alla chiarificazione, ai
fini del calcolo dei distacchi, della rappresentanza delle minoranze
linguistiche della Provincia Autonoma di Bolzano e della Valle d'Aosta, sulla
base delle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
3) alla computabilità, come
servizio, ai fini della mobilità nel comparto scuola, di periodi di aspettativa
sindacale non retribuita.
*******************************************************************************************************************************************
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL CCNQ DEL 7 AGOSTO 1998
SULLE LIBERTA' E PREROGATIVE SINDACALI
(27/1/1999)
ART.1
OGGETTO DEL CCNQ
1. Il presente contratto è stipulato in
attuazione di quanto previsto nel verbale di sottoscrizione del contratto
collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998 e
per fornire chiarimenti sull'esatta applicazione di alcune disposizioni in esso
contenute ed apportare correzioni ad errori materiali riscontrati dopo la sua
stipulazione. Nel testo seguente il relativo contratto è citato con la dizione
"CCNQ del 7 agosto 1998".
ART. 2
CLAUSOLE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. L'art. 5, commi 1 e 2 del contratto
collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998,
trova applicazione anche per i distacchi cumulati assegnati alle Confederazioni
ed indicati nella tabella n.10 del citato contratto. Essi possono essere
attivati dalle medesime confederazioni a favore dei propri dirigenti sindacali
(dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio a tempo indeterminato)
in tutti i comparti ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni
sindacali di categoria non rappresentative aderenti alle medesime
confederazioni.
2. Ad integrazione dell'art. 12 del contratto
collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998, le confederazioni sindacali
ammesse alle trattative per la stipulazione degli accordi collettivi quadro ai
sensi dell'art. 3 del presente contratto possono attivare le aspettative
sindacali non retribuite in tutti i comparti.
3. I primi due periodi dell'art. 14, comma 7
del CCNQ del 7 agosto sono così sostituiti:
"Nel rispetto delle quote complessive dei
distacchi assegnati dalle tabelle allegato 1 dal presente contratto al singolo
comparto ed alla relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza ed
esclusivamente nel loro ambito, ogni singola confederazione può modificare — in
forma compensativa tra comparto e relativa area — le quote di distacchi
rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni
sindacali di categoria appartenenti alla stessa sigla nonché le confederazioni
e le organizzazioni della medesima sigla confederale tra di loro".
4. Al fine di una corretta applicazione
dell'art. 14, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, come modificato dal comma
precedente, per la verifica del contingente dei distacchi di competenza delle
autonome aree della dirigenza con il quale è possibile effettuare la
compensazione con il rispettivo comparto, a decorrere dalla data della sua
stipulazione si deve fare riferimento, nel dettaglio, alle tabelle allegate al
contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi
sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, stipulato il
25 novembre 1998.
5. L'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del
presente articolo decorre dall' 8 agosto 1998, data di efficacia del CCNQ del 7
agosto 1998.
ART. 3
CONFEDERAZIONI AMMESSE AI CONTRATTI
COLLETTIVI QUADRO
1. Dopo la stipulazione del CCNQ del 7 agosto
1998, le parti, prendono atto che dalle risultanze degli accertamenti della
rappresentatività, le confederazioni ammesse alle trattative degli accordi
collettivi quadro relativi al personale dei comparti, in quanto presenti in due
o più di essi ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato ed integrato dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n.
80, sono indicate nella tabella allegato 21 del presente contratto.
ART. 4
CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONIE RETTIFICA DI
ERRORI MATERIALI
1. In conseguenza dei cambiamenti intervenuti
nella composizione delle federazioni sindacali indicate nel verbale di
sottoscrizione del CCNQ del 7 agosto 1998 per effetto delle diverse scelte
operate dalla associazione sindacale UGL, nonché della verifica di errori
materiali, le parti prendono atto che:
a) l'esatta denominazione dell'organizzazione
sindacale "Coordinamento Sindacale Autonomo" (C.S.A.) nei comparti
sottoindicati è la seguente:
Enti pubblici non Economici (tab. 3 e 14): C.S.A. di Cisal\Fialp
(Cisal\Fialp,Usppi-Cuspp,Cisas\Epne,Confail, Confill par.) ;
Sanità (tab. 6 e 17) : C.S.A. di Cisas Sanità (Cisas
Sanità, Cisal(Fls/Cisal,Cisal Sanità,Dirsan Cisal), Confill
Sanità-Cusal,Confail-Failel-Unsiau,Fenspro-Fasil-Usppi) ;
Università (tab. 9 e 20): C.S.A di Cisal
Università (Cisal Un., Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau,Confill
Un.-Cusal,Tecstat Usppi) ;
Aziende (tab. 4 e 16) : C.S.A. (Cisal V.F,
Snams/Cisal, Cisas Aziende Autonome, Tecstact-Fasil-Usppi, Confill, Confail,
Snala Mon. - Confsal, Ugl Aziende) ha assunto la denominazione C.S.A. (Cisal
V.F, Snams/Cisal, Cisas Aziende Autonome, Tecstact-Fasil-Usppi, Confill,
Confail, Snala Mon. - Confsal) ;
b) nel comparto Ricerca (tab. 8) : vanno
cancellate la sigla sindacale C.S.A (Cisal ric., Usppi — Fenarp —Fasil, UGL
ric., Confsal ric., Confedir ric.) e la CISAL, incluse tra le organizzazioni
rappresentative per mero errore materiale;
c) nel comparto Enti pubblici non economici
(tab. 3) :la federazione CONFSAL -UGL aderisce alla UGL e non alla CONFSAL;
d) nel comparto Regioni - Autonomie locali
(tab. 5 e 15) : tra le sigle sindacali che fanno parte della FNEL va inserita
dopo la Consal - Fednadel, la sigla sindacale SAL ; l'esatta denominazione di
DI.C.C.A.P. (Confsal/Fenal, Snalcc, Sulpm) è DI.C.C.A.P. Confsal
(Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal);
e) nel comparto Sanità (tab. 6 e 17) :la
Federazione "Fials-Confsal/Sanità-UGL Sanità" ha assunto la
denominazione "Fials-Confsal-Sanitá" che aderisce alla Confederazione
Confsal;
f) nei comparti Enti Pubblici non Economici
(tab. 3 e 14), Ricerca (tab. 8 e 18) e Università (tab. 9 e 20), relativamente alle
organizzazioni sindacali, la UIL va correttamente denominata "UIL
P.A." e non "UIL DEP" o " UIL FURG".
g) nei comparti Ministeri (tab. 2, ), Enti
Pubblici non Economici (tab. 3), Aziende (tab. 4) e Ricerca (tab. 8),
relativamente alle Confederazioni sindacali, la sigla "RDB" va
sostituita con la sigla RDB — CUB"; nelle tabelle 2, 3, 4, 13, 14 e 16,
relativamente alle organizzazioni sindacali, la dizione corretta è RDB Statali,
RDB Parastato ed RDB Aziende senza la sigla "CUB".
h) nell'art. 9, comma 5 le parole
"determinata ai sensi dell'art. 6 comma 5" vanno sostituite con le
parole "determinato ai sensi dell'art. 8, comma 2".
i) nel comparto ricerca la denominazione
corretta della sigla UNIRI, all'interno della parentesi è . UNIRI (Anpri /Epr -
CIDA)
2. Le tabelle allegate al CCNQ del 7 agosto
1998 dalla n. 1 alla n. 20, per effetto del presente articolo, sono sostituite
da quelle allegate al presente contratto con la medesima numerazione e
decorrenza 8 agosto 1998.
ART. 5
ESTENSIONE
1. Le norme sulla rappresentatività previste
dal d.lgs. 29/1993, come modificato ed integrato dai d.lgs. 396/1997 ed 80/1998
trovano applicazione anche per l'ammissione alle trattative per il rinnovo dei
contratti collettivi di lavoro del personale e dei dirigenti degli enti di cui
all'art. 73 del citato decreto.
2. L'accertamento della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali al fine suddetto e di competenza degli enti medesimi
che ne comunicano l'esito all'ARAN.
3. L'accordo collettivo quadro per la
costituzione delle RSU e del relativo regolamento elettorale stipulato il 7
agosto 1998 per il personale dei comparti si applica anche ai predetti enti.
Le elezioni saranno indette entro tre mesi
dalla data di efficacia del presente contratto.
4. Rimangono fermi in capo alle associazioni
sindacali riconosciute rappresentative nei predetti enti, ai sensi dei commi 1
e 2, i distacchi spettanti alle stesse distinti tra comparto ed area
dirigenziale, il cui contingente dovrà essere comunicato all'ARAN.
ART. 6
INTEGRAZIONI
1. Le parti concordano le seguenti ulteriori
modifiche ed integrazioni del contratto collettivo quadro del 7 agosto 1998:
a) il comma 5 dell'art. 10 è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale, ai sensi degli artt. 6 e 7, si applica la procedura prevista per la richiesta dei distacchi dall'art. 14".
b) l'art. 16 comma 1 lett. B) è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, si applica l'art. 10, comma 5, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione".
2. I permessi di cui
all'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 non possono essere cumulati se non nei
limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle
riunioni degli organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate .
3. Fermo rimanendo quanto previsto dalla
lettera a) del presente articolo, i permessi di cui all'art. 10, comma 5 del
CCNQ del 7 agosto 1998, qualora cumulati possono essere sommati ai periodi di
distacco previsti dall'art. 7 comma 1 per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi
di distacco part - time previste dall'art. 7 commi 2 e 5 che prevedono comunque
una prestazione ridotta, la sommatoria delle predette prerogative nello stesso
periodo non è consentita.
4. Nel comparto scuola, in deroga a quanto
previsto nell'art. 8 del CCNQ del 7 agosto, i permessi sindacali fruibili pari
ad 81 minuti per dipendente, sono portati a n. 75 minuti per effetto dell'
ulteriore cumulo di sei minuti a dipendente. Tale cumulo consente alle
organizzazioni sindacali di categoria del comparto di usufruire degli ulteriori
distacchi previsti dalla tabella all. 22 al presente contratto. I predetti sei
minuti sono defalcati dal contingente spettante alle organizzazioni Sindacali
di categoria, fermo rimanendo quello delle RSU di cui all'art. 9 commi 2 e 3
del citato contratto. Pertanto, dal 1 gennnaio 1999 il monte ore di spettanza
delle organizzazioni di categoria ammonta a n. 45 minuti per dipendente. Dopo
la stipulazione del contratto collettivo di comparto la quota di permessi
spettante alle predette organizzazioni ed alle RSU potrà pervenire ad un
definitivo riparto massimo di n. 60 minuti alle RSU e n. 15 minuti alle
medesime organizzazioni.
Qualora le richieste di distacco di cui al
presente comma non possano essere attivate per il presente anno scolastico, le
organizzazioni sindacali potranno chiedere la trasformazione delle aspettative
non retribuite - già in corso di fruizione- in distacchi retribuiti nella
misura massima prevista dalla tabella n. 22.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
L'ARAN e le Confederazioni Sindacali si danno
reciprocamente atto che i permessi ed i distacchi previsti dall'apposito
accordo aziendale ICE sono da considerarsi aggiuntivi a quelli previsti
dall'accordo quadro del 7 agosto e vanno pertanto a sommarsi, a seguito della
legge 68\1998, alle prerogative previste dal citato accordo per il Comparto
Enti Pubblici non Economici e continueranno ad essere fruiti dalle
organizzazioni cui attualmente spettano.